L'Uzbekistan adempie i propri obblighi ai sensi delle Convenzioni internazionali sul controllo delle droghe

Con la ratifica da parte della Repubblica dell’Uzbekistan nel 1995 delle convenzioni delle Nazioni Unite: la Convenzione Unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, la repubblica ha iniziato ad adempiere i propri doveri nell’ambito di questi documenti internazionali sul controllo della droga.
L’Uzbekistan ha istituito gli organismi speciali nel campo del traffico lecito di droga e gli organismi centrali per la cooperazione internazionale in materia del controllo dei precursori.
Il Comitato per il controllo delle droghe del Ministero della Salute è stato designato come un organo speciale per regolare le attività legate al traffico lecito di droga. Il Comitato elabora un elenco di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori soggetti al controllo sul territorio dell’Uzbekistan, prepara proposte per la presentazione all’Organo Internazionale per il controllo degli stupefacenti dell’ONU (INCB) delle informazioni sul fabbisogno annuale di stupefacenti e sostanze psicotrope per la registrazione delle quote, valuta le domande per il rilascio delle autorizzazioni per l’importazione /l’esportazione di droghe e precursori.
La Direzione principale per il controllo della qualità dei medicinali e delle apparecchiature mediche del Ministero della salute e il Centro nazionale di informazione e analisi per il controllo degli stupefacenti sotto il Gabinetto dei Ministri della Repubblica dell’Uzbekistan sono gli organismi nazionali competenti per la cooperazione internazionale nel campo del controllo dei precursori (l’articolo 12 della Convenzione del 1988) inseriti nella lista ONU.
Il Centro nazionale per il controllo delle droghe è stato istituito il 7 novembre 1996 ed è un apparato permanente della Commissione statale della Repubblica dell’Uzbekistan per il controllo delle droghe.
La Procura Generale della Repubblica è stata nominata l’Autorità competente nazionale incaricata a prestare assistenza giudiziaria nei casi di crimini legati al traffico illecito di droga (l’articolo 7 della Convenzione del 1988). Quest’organo è autorizzato a prestare assistenza giudiziaria reciproca anche nel quadro di una serie di accordi bilaterali e internazionali multilaterali in tutti i casi penali, compresi i casi di droga. Il Ministero della Giustizia e la Corte Suprema sono inoltre autorizzati dalla legge, nell’ambito delle loro competenze, a fornire assistenza giudiziaria in tutti i casi penali, compresi i casi di droga.
Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope, posti sotto il controllo internazionale, nella repubblica sono classificati in tre tabelle a seconda del grado di pericolo per la salute umana e del loro uso in medicina.
La lista IV dell’elenco nazionale comprende 23 precursori elencati nelle tabelle I e II della Convenzione del 1988, inclusi l’erba efedra, propionaldeide e fosforo rosso (gli articoli 2 e 4 della Convenzione del 1961, articolo 2 della Convenzione del 1971 e l’articolo 12 della Convenzione del 1988).
Il Parlamento ha approvato che l’attività del traffico lecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori è l’attività autorizzata in Uzbekistan (paragrafo 1 dell’articolo 29 e paragrafo 1 dell’articolo 30 della Convenzione del 1961, paragrafo 1 dell’articolo 7 (b) e 8 della Convenzione del 1971).
La procedura di autorizzazione è determinata dal Consiglio dei Ministri ed è svolta dal Ministero della Salute della Repubblica. Fa eccezione l’uso di acetone, permanganato di potassio, acido solforico, acido cloridrico, toluene ed etere etilico nei casi in cui il fabbisogno annuo di ciascuno di essi non supera i 12 kg (l).
L’articolo 19 della Legge sulle droghe prevede che la produzione e la fabbricazione dei precursori inclusi nell’elenco IV sia effettuata da imprese e istituzioni statali, a condizione che dispongano di licenze per la produzione e la fabbricazione di precursori specifici ed in quantità entro i limiti delle esigenze della Repubblica dell’Uzbekistan.
Le persone giuridiche impegnate nella produzione di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori sono soggette alla registrazione statale.
Ai sensi dell’articolo 22 della Legge sulle droghe, le persone giuridiche possono acquistare precursori inclusi nell’elenco IV per l’uso nella propria produzione, a condizione che dispongano di una licenza per il tipo di attività specificato in quantità che non superano il fabbisogno annuale di produzione.
Sei dei ventisei precursori soggetti a controllo, inclusi l’anidride acetica e il permanganato di potassio, sono inclusi nell’elenco delle merci pericolose soggette a regime di transito speciale.
Ai sensi dell’articolo 12 della Legge sulle droghe, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori è consentita con una licenza e un certificato per il diritto di importazione o esportazione (l’articolo 31 della Convenzione del 1961 e l’articolo 8 della Convenzione del 1971).
L’articolo 12 vieta anche il transito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori attraverso il territorio dell’Uzbekistan senza il permesso di un organismo appositamente autorizzato. Per esportare le sostanze soggette al controllo la legge impone al richiedente di presentare al Ministero della Salute un certificato (permesso) per l’importazione del paese importatore.
I requisiti tecnici per lo stoccaggio, la conservazione e la contabilità di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori sono regolati dal Ministero degli Affari Interni e dal Ministero della Salute.
Al fine di mantenere il sistema di ispezione delle persone e delle imprese per la conformità delle loro attività legate al traffico di droga con l’articolo 42 della Legge sulla droga, i funzionari degli organi di indagini preliminari, indagini o dell’Ufficio del pubblico ministero hanno il diritto di entrare in qualsiasi locale e ispezionare i luoghi in cui si svolgono attività legate al traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori (l’articolo 38 della convenzione del 1961, l’articolo 20 della convenzione del 1971, l’articolo 12 della convenzione del 1988).
L’articolo 39 della Legge sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope e l’articolo 14 della Legge sulla ricerca investigativa sanciscono le attività di investigazione e ricerche, l’esecuzione di consegne controllate di droghe, al fine di prevenire, individuare, reprimere e risolvere i crimini (l’articolo 11 della Convenzione del 1988).
L’attuazione dell’articolo 14 della Convenzione del 1988 è sancita dall’articolo 208 del Codice di procedura penale, secondo il quale le droghe e i precursori sequestrati devono essere conservati come prove materiali fino all’entrata in vigore della sentenza e, quindi trasferiti al Servizio di sicurezza dello Stato per la successiva distruzione.
Ai fini legali, le persone fisiche possono acquistare e utilizzare stupefacenti e sostanze psicotrope per motivi medici sulla base di una prescrizione rilasciata dal medico curante secondo le modalità stabilite. La procedura è regolata dal Regolamento per la vendita di medicinali e prodotti medicali nelle farmacie della Repubblica, approvato dal Consiglio dei Ministri, e dal Regolamento sulle Condizioni di stoccaggio, dispensazione, vendita, distribuzione, contabilità degli stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori del Ministero della Salute (comma 2 (b) dell’articolo 30 della Convenzione del 1961 e l’articolo 9 della Convenzione del 1971).
Il Regolamento sulla procedura per il trasporto e l’uso di stupefacenti e sostanze psicotrope nel territorio della Repubblica dell’Uzbekistan per il trattamento dei passeggeri in transito, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede che i viaggiatori in transito possono portare con sé stupefacenti in quantità non superiori alla dose necessaria per sette giorni, e sostanze psicotrope in quantità non superiori alla dose necessaria per quindici giorni. Al passaggio del confine di stato, i passeggeri sono tenuti a dichiarare di essere in possesso di stupefacenti e sostanze psicotrope e presentare all’autorità doganale un documento rilasciato da un istituto medico del paese di residenza del passeggero attestante la malattia che richiede l’uso di stupefacenti e sostanze psicotrope, e un documento che conferma la legalità d’acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope (copia della ricetta medica).
Al fine di ridurre l’offerta, reprimere i tentativi di utilizzare il territorio della repubblica come corridoio di transito, migliorare il quadro normativo, prestare servizi narcologici alla popolazione e prevenire il consumo di droga, è stata approvata la Risoluzione del Consiglio dei Ministri "Sulle misure per migliorare il sistema di prestazione del servizio narcologico alla popolazione della Repubblica dell’Uzbekistan". L’obiettivo è l’ulteriore miglioramento della prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie di droga, rafforzare la base materiale e tecnica e le risorse umane del servizio narcologico, aumentare l’efficienza dell’attività delle istituzioni narcologiche. Queste misure includono la costruzione, la ricostruzione e la revisione di edifici e locali, la dotazione con attrezzature mediche, strumenti e inventario delle strutture narcologiche, e l’introduzione di metodi e tecnologie moderni per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento, svolgimento della ricerca scientifica in questa direzione.
Inoltre, sulla base del Centro Narcologico Repubblicano del Ministero della Salute è stato creato un centro medico scientifico e pratico specializzato per la narcologia.
Si stanno adottando le misure per prevenire la circolazione illecita di farmaci con effetti psicoattivi e la cosiddetta "tossicodipendenza da farmacia". Sono state approvate la Risoluzione del Presidente "Sul rafforzamento delle misure per prevenire la circolazione illecita di medicinali" e la Risoluzione del Consiglio dei Ministri "Sulla regolamentazione della circolazione di sostanze potenti nella Repubblica dell’Uzbekistan". L’approvazione dell’elenco dei farmaci potenti e il rafforzamento della responsabilità per il loro traffico illegale hanno permesso di ridurre significativamente i casi di vendita incontrollata di farmaci psicoattivi nella rete di farmacie, contribuendo a stabilizzare la situazione associata all’abuso di farmaci: zaleplon, pregabalin, tropicamid e ciclopentolat.
È stato istituito il gruppo di esperti interdipartimentale per la preparazione di proposte per apportare modifiche e aggiunte all’elenco di NSP. Gli sforzi del governo del paese per rafforzare la capacità di ridurre l’offerta sono volti a prevenire reati legati al traffico illecito di droga, identificare e reprimere i casi della coltivazione illecita di piante narcotiche, bloccare i canali di contrabbando di droga nella repubblica dagli stati confinanti e migliorare le risorse umane delle unità di polizia competenti.
Solo nel 2019, 485 dipendenti delle autorità competenti della repubblica hanno conseguito dei corsi d’aggiornamento della qualifica e seminari pratici per le forze dell’ordine presso le istituzioni specializzati nazionali e all’estero.
A seguito degli sforzi compiuti per impedire la trasformazione della Repubblica dell’Uzbekistan in una zona di transito per l’esportazione illecita di stupefacenti (inclusi oppiacei) e di droghe sintetiche, nella prima metà del 2020 le forze dell’ordine della Repubblica dell’Uzbekistan hanno sequestrato 635,6 (388,8) kg di stupefacenti dalla circolazione illecita, l’aumento di sequestri ha raggiunto il 63,5%. Tra le droghe sequestrate: 3,2 (8,1) kg di eroina, 55,1 (137,7) kg di oppio, 278,6 (42,8) kg di kuknar, 140,4 (37,7) kg di hashish, 148,9 (147,8) kg di marijuana, 1205,2 (157,7) g di NSP e droghe sintetiche, 8,3 (14,5) kg di tramadolo e altri farmaci.
Va notato che in Uzbekistan nel periodo 2018-2019 non è stato registrato un solo caso di uscita illecita di precursori dalle imprese manifatturiere e nemmeno l’utilizzo del territorio del paese per il transito di precursori in Afghanistan.
Inoltre, ogni anno l’Uzbekistan svolge un’operazione su larga scala "Il Papavero nero" per identificare le coltivazioni illecite di piante narcotiche. L’analisi delle informazioni disponibili delle forze dell’ordine dell’Uzbekistan nel campo della lotta al traffico illecito di droga negli ultimi tre anni mostra che i casi di coltivazione illecita di cannabis sono diminuiti del 29% e contano poco più di 1000 mq.
La strategia per ridurre la domanda di droghe continua a privilegiare la prevenzione, mirata principalmente a prevenire il coinvolgimento dei giovani nell’uso di sostanze psicoattive, sensibilizzare l’opinione pubblica sugli aspetti medici e giuridici della tossicodipendenza e accrescere le possibilità della popolazione per uno stile di vita sano.
Due volte l’anno (a febbraio e giugno) vengono organizzati mesi speciali per prevenire la diffusione della tossicodipendenza tra i giovani, tra cui gli incontri tematici di rappresentanti delle autorità competenti con gli studenti e docenti, gli eventi sportivi con il motto “Noi siamo contro la droga!”, la pubblicazione di supporti visivi, la trasmissione su canali TV e radio di messaggi multimediali sociali e di programmi di informazione antidroga.
Pertanto, quanto sopra testimonia l’impegno dell’Uzbekistan ad adempiere gli obblighi assunti nel quadro delle Convenzioni delle Nazioni Unite ed è un fattore importante per aumentare la fiducia e rafforzare la cooperazione con la repubblica sulla scena internazionale.